A chi è rivolto
A coloro che intendono segnalare illeciti e violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Imola, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo:
- dipendenti del Comune di Imola (a tempo determinato e indeterminato, anche in periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso)
- volontari, tirocinanti o simili
- consulenti
- collaboratori
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
Descrizione
Il Decreto legislativo n. 24/2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, disciplina le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Oltre al segnalante, la tutela è stata estesa a:
- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
Sono previste le seguenti tutele:
- tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione
- tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.
Come fare
Per effettuare la segnalazione è possibile utilizzare la piattaforma dedicata che permette al Responsabile della Prevenzione e Corruzione (RPTC) del Comune di Imola di ricevere segnalazioni di illeciti e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo.

La segnalazione:
- viene inviata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) e gestita mantenendo il dovere di riservatezza
- non richiede la registrazione
- al momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico che deve conservare per poter accedere alla segnalazione e verificare la risposta del RPTC, e eventualmente dialogare, rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti
- può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
Cosa serve
Oggetto della segnalazione
Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
E’ possibile segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse all’integrità dell’amministrazione comunale.
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
Cosa si ottiene
segnalazione di illecito
Tempi e scadenze
l'inserimento della segnalazione è immediato
Il riscontro della segnalazione viene comunicato entro tre mesi dalla data di ricevimento [art. 5 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 24/2023].
inserimento della segnalazione
a cura del wisthleblower (la persona che segnala)
riscontro della segnalazione
entro 3 mesi [ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 24/2023].
Accedi al servizio

La piattaforma per la segnalazione WhistleblowingPA, è stata realizzata tramite il software GlobaLeaks che mette a disposizione un’area dedicata disponibile in cloud con un questionario, appositamente studiato da Transparency International Italia, che supporta e agevola la formazione della segnalazione.
Attenzione: al momento dell’effettuazione della segnalazione è importante specificare chiaramente che si tratta di dichiarazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni: in assenza di indicazione la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria e non seguire le tutele di cui alla normativa whistleblowing.
Link utili
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Ultimo aggiornamento: 04-02-2026, 16:30

