Salta al contenuto

A chi è rivolto

genitore/i

Chi può presentare

Figli nati all'interno del matrimonio
la dichiarazione può essere fatta da un solo genitore.

Figli nati fuori dal matrimonio
la dichiarazione deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio; oppure con la presenza della madre nel caso in cui solo lei intenda effettuare il riconoscimento.

Descrizione

L'Atto di nascita è il documento di registrazione di un nuovo nato nei registri dello Stato Civile da parte del Comune; include luogo e ora di nascita, nome e cognome dei genitori e i dati relativi al loro stato civile.

E’ il punto di partenza della vita amministrativa e anagrafica di una persona.
Solo in seguito a questo documento è possibile avviare altre pratiche e richieste di documenti importanti nella vita del cittadino come il codice fiscale e il rilascio della tessera sanitaria.

Come fare

secondo la casistica indicata

Cosa serve

Documentazione necessaria

  • attestazione di nascita, rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
  • documento di identità dei genitori

Cosa si ottiene

atto di nascita - dichiarazione di nascita

Tempi e scadenze

secondo istruttoria

Casi particolari

Neonato nato in Italia da genitori italiani residenti all'estero (A.I.R.E.): la dichiarazione può essere fatta solamente presso il Comune dove è avvenuta la nascita o presso l’ospedale dove è avvenuta la nascita.

Nascite avvenute nell'abitazione privata: l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso lo Stato Civile del Comune di Nascita o di Residenza della madre/genitori, nelle modalità sopra indicate.

Genitori di età inferiore ai 16 anni: occorre l'autorizzazione del giudice tutelare

Accedi al servizio

Ufficio - aggiornamento Anagrafe della Popolazione residente, Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (Aire), rilascio carte d'identità

Piazzale Ragazzi del '99, 3/a - 2° piano

40026 Imola

Dove rivolgersi

OSPEDALE dove è avvenuta la nascita
Entro 3 giorni dalla nascita. L'atto viene successivamente inviato dalla direzione sanitaria all’ufficio nascite del comune di residenza indicato dai genitori.

Comune di RESIDENZA della MADRE (o dei genitori)
Entro 10 giorni dalla nascita, presso l’Ufficio dello Stato Civile sportello nascite. Se i genitori risiedono in comuni diversi la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni, l'iscrizione anagrafica del neonato viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre, che è competente anche per l’attivazione del codice fiscale.

Nel Comune dove è avvenuta la nascita
Entro 10 giorni dalla nascita, presso l’Ufficio dello Stato Civile sportello nascite che successivamente inoltrerà la documentazione al Comune di residenza della madre (competente per la residenze e codice fiscale del neonato).

Ulteriori informazioni

Riconoscimento del nascituro

Riconoscimento prima della nascita

(a tutela del nascituro)

Chi può sottoscrivere questo documento

Può essere sottoscritto solo dalle coppie non sposate o dalla futura mamma (madre single). Con questo documento viene attribuita la paternità o solo la maternità, prima della nascita. Esibendo questo documento la registrazione di nascita potrà essere fatta in Ospedale o in Comune anche solo da uno dei genitori.

Dove - documentazione necessaria

Presso gli Uffici di Stato Civile di qualsiasi Comune Italiano.
Occorre presentare un documento di identità valido, un certificato medico che attesta lo stato di gravidanza e il tempo di gestazione a firma del medico/usl di competenza.

Se il dichiarante è cittadino straniero occorre esibire un’attestazione Consolare; se prevista, dovrà avere la legalizzazione della Prefettura.

Riconoscimento dopo la denuncia di nascita

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è l'atto con cui il genitore biologicio dichiara formalmente di essere il padre, e attraverso il riconoscimento si acquisisce giuridicamente lo status di figlio.

Requisiti
  • aver compiuto i 16 anni di età. Il minore dei 16 anni di età può procedere al riconoscimento del/la figlio solo se sia stato autorizzato dal Tribunale
  • non essere parente in linea retta o in linea collaterale nel secondo grado (art. 251 c.c.)
  • consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento nel caso si debba riconoscere un figlio di età inferiore ai 14 anni
  • assenso del figlio che deve essere riconosciuto se maggiorenne o di età pari o superiore ai 14 anni
  • attestazione del Consolato straniero competente che certifichi che in base alla normativa dello stato di appartenenza non esistono impedimenti al riconoscimento , documento che dovrà presentare la legalizzazione della Prefettura se la stessa è prevista (art. 21 comma 3 D.P.R. 396/2000).
Dove rivolgersi

Il genitore che desidera riconoscere il figlio/a nato fuori dal matrimonio in un momento successivo alla denuncia di nascita può procedere:

  • tramite dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile di un qualsiasi Comune italiano
  • tramite dichiarazione resa davanti ad un pubblico ufficiale (notaio, rappresentanze consolari e diplomatiche) nella forma di atto pubblico
  • tramite dichiarazione resa con testamento
  • tramite domanda rivolta all'Autorità Giudiziaria per la dichiarazione della filiazione in via giudiziale

Scelta del nome e del doppio cognome

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o più nomi non superiore a tre.
Nel caso siano imposti due o tre nomi separati da virgola nei certificati/estratti e in anagrafe sarà riportato solo il primo dei nomi.
Il cognome del figlio deve comporsi con il doppio cognome, paterno e materno nell'ordine scelto di comune accordo dai genitori.
In deroga alla regola generale è comunque prevista la possibilità per i neogenitori di attribuire al figlio solo il cognome paterno oppure solo quello materno purchè ci sia l'accordo di entrambi.

Norme di riferimento

  • Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 e circolari integrative.
  • Legge n. 218 del 31 maggio 1995 “Diritto Internazionale privato”e circolari integrative
  • Circolare n. 1/17 del Ministero dell’Interno in materia di Attribuzione del doppio cognome
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27 aprile 2022 in vigore dall'1 giugno 2022
  • Codice civile artt. 231 e seguenti

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio - procedimenti di stato civile, nascite, matrimoni, decessi, unioni e separazioni civili, tenuta dei registri di stato civile e DAT, archiviazione, ricerca, attestazione e certificazione storica, di atti di stato civile

Piazzale Ragazzi del '99, 3/a - 2° piano

40026 Imola

Ultimo aggiornamento: 11-10-2024, 13:57