Concessione

E' possibile richiedere l'occupazione di suolo pubblico per:

  • attraversamento strada per posa condotte
  • attività promozionale
  • banco gazebo     
  • cantiere edile
  • copertura tratto fosso stradale
  • dehor *
  • fioriere/elementi d’arredo
  • trasloco
  • lavori edili (occorre specificarli)
  • con veicolo (occorre specificare la massa complessiva in tonnellate)
  • manifestazione (occorre indicare quale)
  • con struttura (occorre indicarne la composizione).

Durata

L'occupazione di suolo pubblico può essere

  • temporanea (per un periodo non superiore ad un anno)
  • permanente (occorre indicare il numero di anni)

L'occupazione di suolo pubblico deve essere sempre preventivamente autorizzata.
L'autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento del canone.

Le occupazioni effettuate senza autorizzazione si considerano abusive e sono, pertanto, sanzionabili.
L'occupazione si ritiene avvenuta in assenza di esplicita rinuncia scritta antecedente la data di inizio occupazione.

Costi - Cosap (Canone occupazione suolo pubblico)

L’utilizzo temporaneo di suolo, soprassuolo, sottosuolo o di area pubblica è soggetto al pagamento di un canone di occupazione temporanea (durata inferiore all'anno oppure la concessione soggetta comunque a rinnovo periodico).

Il canone è calcolato in base alla superficie occupata, alla durata e tipologia dell'occupazione e ad un coefficiente riferito alla categoria della strada.

In centro storico, le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività artigianali non pagano il canone se la superficie è inferiore a mq. 30 e 180 giorni. Le occupazioni che superano questi limiti pagano il canone per la parte  eccedente.
Per attività promozionali, onlus, partiti politici: l'occupazione suolo è gratuita (art. 3 regolamento assegnazione di aree comunali per l’allestimento temporaneo di banchetti in centro storico  e art. 31 bis regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici)

Sanzioni

Si considerano abusive le occupazioni prive o difformi dalla concessione.

Ai soli fini del pagamento del canone, l'occupazione temporanea abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale (art. 63, comma 2, lettera g, D. Lgs. 446/97).

Si applicano, inoltre, le sanzioni stabilite dall’art. 20 comma del Codice della Strada - D.Lgs 285/92 .

Informazioni utili

La concessione si intende rilasciata anche se il richiedente non si presenta per il ritiro; il comune di Imola mantiene comunque a disposizione del richiedente lo spazio richiesto e concesso.

Il pagamento del canone non è dovuto esclusivamente in caso di richiesta di revoca motivata, presentata entro il giorno precedente l’inizio dell’occupazione.

L’atto di concessione e la ricevuta di pagamento del canone devono essere esposti sul luogo dell’occupazione. La copia dell’autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

L’eventuale segnaletica stradale di divieto di sosta deve essere posizionata dal richiedente almeno 48 ore prima dell’inizio dell’occupazione.

Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi con l’obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all’ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell’occupazione (art. 13 comma 1 del Regolamento Comunale COSAP).

Il concessionario deve:

  • mantenere l’area ordinata e pulita;  al termine dell’occupazione deve provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare lo stato originario dell’area , rimuovendo le opere installate.
  • usare ogni precauzione per evitare qualsiasi tipo di danno alla pavimentazione o alle pareti e proteggere la pavimentazione prima del montaggio delle strutture:
    - è vietato usare vernici, nastri adesivi,  scotch e simili materiali
    - è vietato usare chiodi o ancoraggi che possano danneggiare l'area concessa.
  • garantire la circolazione veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza

Centro cittadino, zona a traffico limitato, aree pedonali

La Zona Traffico Limitato e le Aree Pedonali sono zone del centro storico in cui l'accesso e la circolazione sono limitate a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Permesso temporaneo per carico-scarico
Il concessionario di un’area posta all’interno della ZTL e dell’A.P. può usufruire di un permesso temporaneo per carico e scarico di materiale.
Il permesso è rilasciato da Area Blu Spa oppure dalla Polizia Locale Associata.

Galleria del Centro cittadino
È vietato accedere con qualsiasi veicolo sotto la Galleria del Centro Cittadino anche solo per carico e scarico.

Piazza Caduti per la Libertà
È vietato l’accesso sulla pavimentazione con qualsiasi automezzo.

Piazza Gramsci e piazza Matteotti (area pedonale)
Il transito dei pedoni e dei veicoli autorizzati deve sempre essere garantito.
Per garantire lo svolgimento del mercato sulla piazza, eventuali installazioni possono essere collocate il martedì, giovedì e sabato solo dopo le ore 15; la piazza deve comunque essere libera dalla sera del giorno precedente quello di svolgimento del mercato.

Prato antistante la Rocca sforzesca
I veicoli utilizzati per il trasporto di materiale devono transitare solo sui tratti pavimentati.
Il concessionario deve rispettare le norme del Regolamento del Verde Pubblico ed è responsabile di ogni eventuale danno arrecato all’area verde antistante la Rocca.

Giardino pubblico Rambaldi
Le strutture devono essere collocate solo sulle aree pavimentate.
Il concessionario deve rispettare le norme del Regolamento sul Verde Pubblico ed è responsabile di ogni eventuale danno arrecato all’area verde antistante il giardino.


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