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In occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025 gli elettori residenti negli stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto a ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

Per ottenere il rimborso occorre presentare istanza alla competente autorità consolare corredata dalla tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio per raggiungere il seggio elettorale.

Riferimenti normativi

  • legge 27 dicembre 2001, n. 459 (art. 20, comma 1-bis, introdotto dall’art. 2, comma 37, lettera f)
  • legge 6 maggio 2015, n. 52), e del DPR 2 aprile 2003, n. 104 (art. 22)

Circolare DAIT n.43 del 9 maggio 2025

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Ultimo aggiornamento: 13-05-2025, 15:31