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Il TAR Bologna, con sentenza n. 503 del 26/5/2021, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato nel 2016 dal Comune di Riolo contro il Comune di Imola e nei confronti di Herambiente, per l'annullamento della delibera del consiglio comunale del Comune di Imola n.53 del 07.04.2016 e delibera di modifica n. 156 del medesimo anno.

A seguito delle deliberazioni Comune di Imola ed Herambiente hanno sottoscritto una convenzione per disciplinare i corrispettivi economici derivanti dal disagio ambientale per il conferimento di rifiuti speciali nella discarica "Tre Monti”, tutta posta in Comune di Imola.

Il Comune di Riolo terme, in seguito ai criteri deliberati da ATERSIR nel 2015 per la suddivisione degli indennizzi derivanti dai rifiuti solidi urbani, che prevede per il Comune di Riolo Terme il 68,14% e per il Comune di Imola il 31,86% (criterio contestato dal Comune di Imola che si appresta ad appellare la sentenza del TAR Bologna n. 294/2021) avrebbe preteso di fare valere tale suddivisione anche per l’indennizzo del disagio ambientale sui rifiuti speciali, il quale è invece sottratto alla regolazione pubblica e lasciato all’autonomia contrattuale.

Il TAR Bologna con la citata sentenza n. 503 del 26/5/2021 evidenzia che sussiste una differenza netta, a livello normativo, tra i rifiuti solidi urbani (RSU) ed i rifiuti speciali e assimilati (RSA). I rifiuti solidi urbani sono soggetti ad una disciplina di carattere pubblicistico per ciò che riguarda l’indennità da disagio ambientale e i relativi criteri di riparto sono individuati dall’ATESIR con apposite delibere d’ambito.

I rifiuti speciali, invece, sono soggetti ad una gestione concorrenziale nell’ambito del libero mercato e non sono soggetti ad una specifica normativa, essendo viceversa rimessa alla contrattazione economica tra le parti interessate.

Per questo motivo il TAR ha sostenuto di non aver giurisdizione per giudicare tale richiesta.

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Ultimo aggiornamento: 19-01-2024, 11:58