possono sempre circolare
esclusi dalle limitazioni alla circolazione
Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione i veicoli:
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car- pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030)
- Solo relativamente alle limitazioni strutturali
dal lunedì al venerdì, i veicoli che hanno aderito al sistema sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025;
Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (rif. punto B dell’allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):
- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. n. 151/2012;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.
- veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- veicoli utilizzati per l’accompagnamento ed il ritiro degli alunni dagli asili nido, materne, elementari e medie inferiori; questi veicoli possono circolare nella zona interdetta per 30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi all’entrata e all’uscita dell’alunno;
- veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, come attestato dall’ente o dalla ditta che esercita il servizio;
- veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro e veicoli di personale scolastico che svolge l'attività in più plessi scolastici o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all’espletamento di attività didattiche essenziali, come attestato dai dirigenti scolastici;
- carri funebri e veicoli al seguito, veicoli componenti cortei matrimoniali, nonché veicoli al servizio di ministri del culto per esigenze improrogabili legate all’esercizio delle loro funzioni;
- veicoli autorizzati dalla Polizia Locale per improrogabili ed urgenti esigenze non comprese nell’elenco di cui sopra.
Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474
