Per quanto di competenza, vigilanza sull’osservanza delle disposizioni e accertamento di eventuali sanzioni è a carico di Corpo di Polizia Municipale, Azienda USL di Imola, Corpo delle Guardie Ambientali Metropolitane e di ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La responsabilità per le inadempienze è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti.

Le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L.n.689/1981, dalla Legge Regione Emilia-Romagna n. 21/1984 e dall’art 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

La violazione delle norme previste comporta sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d’acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dall'ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate.

La vigilanza prevede anche la verifica del rispetto di quanto indicato in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simile e modulistica predisposti